NASpI 2016 per i lavoratori stagionali

NASpI 2016 per i lavoratori stagionali

Si sta concludendo la stagione estiva e per i lavoratori stagionali è già tempo di verificare il proprio diritto a ricevere l'indennità di disoccupazione.
La NASpI è l’indennità di disoccupazione introdotta dal Job Act (spiegata nell’art.1 comma 2 della legge 183/2014) rivolta a chi ha perso il posto di lavoro per cause a lui non imputabili ed ha carattere di universalità in quanto sostituisce la vecchia indennità di disoccupazione nelle sue 2 diverse versioni: AspI e mini AspI.
I requisiti per poter richiedere la NASpI sono:

  • richiedere lo stato di disoccupazione;
  • aver accumulato un periodo minimo di 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione;
  • avere 30 giornate di lavoro effettivo (non necessariamente continuative), nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.

Con l'attuazione del Jobs Act i lavoratori stagionali ricorrenti, a fronte di un rapporto di lavoro della durata di 6 mesi (26 settimane) nell’anno, a regime fruiranno della prestazione NASpI per 3 mesi (13 settimane).
Per fare un esempio, un lavoratore stagionale con una retribuzione di 1.500 euro mensili che in un anno lavora per sei mesi e per tre  mesi percepisce il trattamento NASpI, a parità di contributo (118 euro) ottiene una prestazione di circa 3.600 euro e una copertura  figurativa del periodo pari a circa 1.480 euro.
Si precisa anche che secondo le disposizioni dettate dall’INPS, qualora la durata della NASpI non superi i 6 mesi, vengono considerati anche i periodi contributivi che hanno dato luogo ad erogazioni, nei 4 anni precedenti, di:

  • disoccupazione ordinaria;
  • disoccupazione con requisiti ridotti;
  • Mini Aspi 2012.

I lavoratori stagionali potranno usufruire di un periodo di copertura più lungo solo se l’evento di disoccupazione si è venuto a verificare entro il 31 dicembre 2015.

Torna all'elenco